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Escluse le imprese del benessere dagli obblighi del RENTRI

09/01/2026
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Benessere e Sanità
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Con l’approvazione della Legge di Bilancio, è stata introdotta una modifica sostanziale al perimetro del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), escludendo diverse categorie di operatori, in particolare i liberi professionisti che non esercitano l’attività in forma di impresa.

In base alla nuova formulazione del comma 3-bis dell’articolo 188-bis, restano tenuti all’iscrizione al RENTRI:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

- i produttori di rifiuti pericolosi;

- i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;

- per i rifiuti non pericolosi, i soggetti già individuati dall’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Sono invece espressamente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

- i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;

- i produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale; per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR digitale, restando valide le modalità di tracciabilità alternative già previste dalla normativa ambientale.

La modifica normativa chiarisce quindi la posizione di numerose attività professionali ed artigiane, tra cui:

- studi medici e odontoiatrici di piccole dimensioni

- professionisti sanitari

- estetisti, tatuatori e altre attività analoghe

- piccoli studi professionali non configurati come impresa

consentendo un riallineamento tra RENTRI e Testo Unico Ambientale, eliminando obblighi burocratici non coerenti con le esenzioni già previste per la gestione dei rifiuti tramite formulari cartacei.

Si ribadisce quindi che e imprese di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing sono esentate dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.

È importante evidenziare che le nuove disposizioni non modificano in alcun modo i criteri di classificazione dei rifiuti e gli obblighi relativi al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR): se un rifiuto era classificato come pericoloso prima, rimane tale e l’impresa dovrà conferire tale tipologia di rifiuti ad un raccoglitore autorizzato e compilare il FIR.

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