È stato pubblicato nella GU n. 244 del 20 OTTOBRE 2025 il D.M. n. 203 del 7 agosto 2025 (incentivo investimenti XII edizione) che stanzia 13 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati nel settore dell’autotrasporto.
Beneficiari
Imprese di autotrasporto merci c/terzi in regola con l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori.
Spese ammissibili
a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3.5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida ed elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
b) radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3.5 tonnellate, con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, anche mediante locazione finanziaria, e conformi alla normativa euro VI step E ed euro 6 E;
c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del decreto;
d) rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per ogni singola impresa non può superare €550.000,00.
I beni oggetto di investimento non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30/03/2029.
Inoltre, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, pena di inammissibilità, essere detenuti in priorità o ad altro titolo per almeno un anno precedente all’entrata in vigore del decreto.
Si ricorda che questo bando esclude la cumulabilità per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili dei contributi con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis”.
Entità del contributo
A) Contributo di 4.000 per ogni veicolo commerciale CNG e a motorizzazione ibrida;
Contributo di €14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico tra 3,5 tonnellate e 7 tonnellate;
Contributo di €24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
Contributo di €9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG o a gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
Contributo di €24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate.
Per l’acquisizione di dispositivi per la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E, viene riconosciuto un aumento di contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato.
b) Contributo di €7.000 per ogni veicolo radiato per rottamazione e sostituito con l’acquisizione di un nuovo veicolo euro VI step E di massa superiore a 7 fino a 16 tonnellate;
Contributo di €15.000 per ogni veicolo radiato per rottamazione e sostituito con l’acquisizione di un nuovo veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico, superiore a 16 tonnellate.
c) Contributo di €3.000 per ogni veicolo commerciale euro 6 D-TEMP acquistato, tra 3,5 tonnellate e 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
d) Contributo del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese, con un tetto massimo di €5.000;
Contributo del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di €5.000 per ogni semirimorchio o autoveicolo specifico superiore alle 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP o per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale.
Contributo di €3.000 per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese (grande impresa).
e) Contributo di €7.000 per ogni veicolo radiato per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti dalle piccole e medie imprese.
f) Contributo di €5.000 per ogni veicolo radiato per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti da grandi imprese.
L’importo base del contributo può essere maggiorato del 10% nel caso in cui l’impresa richiedente rispetti i requisiti di Piccola e Media impresa.