La circolare del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco chiarisce che bar e ristoranti, in generale, non devono rispettare gli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011, a meno che non siano inseriti in attività con regole tecniche specifiche o abbiano impianti di produzione calore superiori a 116 kW. Diversamente, discoteche e sale da ballo sono soggette a controlli di agibilità secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e le regole tecniche dei D.M. 19/8/1996 e 22/11/2022, soprattutto se superano 100 persone di capienza o 200 m² di superficie. Se la musica dal vivo o il karaoke non sono l’attività principale e la sala ospita meno di 100 persone, il locale resta classificato come bar o ristorante. Per la sicurezza antincendio, bar e ristoranti devono valutare il rischio incendio secondo il D.M. 3/9/2021 e il D.Lgs. 81/2008. Il piano di emergenza deve includere tutti i presenti, compresi clienti e persone con esigenze speciali.
Cosa cambia per bar, ristoranti e locali con musica
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato una nuova circolare che chiarisce quando un’attività è considerata bar/ristorante e quando diventa locale di pubblico spettacolo, con conseguenze sugli obblighi di sicurezza e prevenzione incendi.
Bar e ristoranti
In generale non sono soggetti al DPR 151/2011, salvo casi particolari (impianti termici >116 kW, depositi gas, locali in alberghi o centri commerciali).
Musica e karaoke
Restano bar/ristoranti se:
- la musica o il karaoke sono accessori alla somministrazione,
- non c’è una sala dedicata,
- la capienza non supera 100 persone,
- non c’è ballo o spettacolo prevalente.
Diventano locali di pubblico spettacolo se l’intrattenimento è prevalente, la sala è dedicata o gli occupanti superano 100 persone.
Chi sono gli “occupanti”
Per la sicurezza contano tutte le persone presenti, non solo i lavoratori: clienti, visitatori, fornitori, partecipanti a eventi e persone con disabilità. Il numero degli occupanti serve per calcolare capienza, vie di fuga, addetti antincendio e piano di emergenza.
Piano di emergenza (obbligatorio se)
- ci sono 10 o più lavoratori, oppure
- sono presenti più di 50 occupanti, oppure
- l’attività rientra tra quelle soggette al DPR 151/2011.
Obblighi del gestore
Il gestore deve mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza, adeguare le procedure all’uso reale del locale e garantire un numero adeguato di addetti antincendio, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.
Riferimento: Circolare Vigili del Fuoco n. 674 del 15/01/2026 - In allegato.